Art. 22 L.R. 16/2016 Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie

Gentile Collega, nell’ambito delle attività che giornalmente svolgiamo all’interno dell’Ordine, ci occupiamo di richiedere pareri alle Amministrazioni Regionali per redimere diverse problematiche.

Nel Gennaio del 2018, abbiamo richiesto un parere all’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente poiché, dall’entrata in vigore della L.R. 16/2016 diverse sono le questioni da chiarire. Fra queste, emerge una incessante risposta interpretativa sull’art. 22 di detta norma regionale, che così recita:

Art. 22 L.R. 16/2016 Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie

1. “Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall’articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia”.

Questo articolo della L.R. 16/2016 prevede il trasferimento di cubatura da una zona di un territorio comunale ad un’altra, purché compatibile per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

Si riporta la richiesta di parere: “Se, ad esempio, avessimo un lotto di terreno agricolo “E1” nel Comune di Agrigento, secondo questo articolo potremmo trasferire, in esso, la cubatura di un altro terreno agricolo “E1” a prescindere dalla distanza tra i due lotti.

Tuttavia, negli Uffici Tecnici comunali della Provincia di Agrigento i dirigenti interpretano in modo diverso la norma: oltre a coloro i quali permettono, a ragione, i trasferimenti di cubatura, vi è, chi chiede che i lotti appartengano allo stesso foglio di mappa catastale, chi invece pretende che i lotti distino non più di 300 metri, chi ritiene, addirittura, che il trasferimento sia possibile da un Comune ad un altro purché venga rispettata sempre la compatibilità urbanistica e la tipologia edilizia.

Poiché la legge si applica e non si interpreta, questo Ordine professionale chiede a codesto spett.le Assessorato un proprio parere esplicativo di competenza ed una circolare esplicativa da inviare a tutti gli Uffici Tecnici comunali della provincia di Agrigento, allo scopo di fare chiarezza sulle finalità della norma e fare in modo che venga uniformata la sua applicazione.”

Abbiamo sottolineato che, un parere appropriato renderebbe agevole l’attività tecnico amministrativa nel rilascio dei titoli concessori ed un conseguente rilancio dell’economia edilizia del settore privato.

L’Assessorato Regionale T.A. con nota prot. 2726 del 15/02/2018, che si allega alla presente, ha espresso un proprio parere che, avremo cura di trasmettere a tutte le Amministrazioni comunali della nostra Provincia.

L’occasione è gradita per porgerti saluti cordiali.

Documento: prot.2726 del 15.2.2018

 Il Presidente
Alfonso Cimino

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