Note Tecniche Accatastamento al Catasto Fabbricati di fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni

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Caro/a Collega, desideriamo informarti che il 30/11/2012, era il termine ultimo per la denuncia al Catasto Edilizio Urbano dei Fabbricati Rurali ancora censiti al Catasto terreni (articolo 13, commi l4 ter e 14 quater del decreto legge 6/12/2011  n° 201).

Di seguito, vengono rappresentate le situazioni che si potevano presentare alla data del 30/11/2012, con le diverse casistiche:

a. Fabbricato censito al Catasto terreni come FR che aveva i requisiti di ruralità, questo andava censito al Catasto Fabbricati entro il 30/11/2012.

  • Si è proceduto all’accatastamento nei termini previsti. Pratica Conclusa;
  • Si è proceduto dopo il 30/11/2012
  • E’ stato effettuato il ravvedimento operoso in sede di denuncia DOCFA. Pratica Conclusa;
  • In sede di denuncia DOCFA non è stato effettuato il ravvedimento operoso. L’agenzia delle Entrate richiederà il pagamento delle sanzioni (mediante l’usuale canale utilizzato per ogni DOCFA presentato).
  • Non si è ancora proceduto all’accatastamento. Si dovrà comunque procedere alla denuncia al Catasto Fabbricati e l’Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento delle sanzioni. In caso di ulteriore inerzia, l’Agenzia delle Entrate attiverà l’accatastamento in surroga ( con oneri a carico della parte).

Nei casi di sanzione, fino alla NOTIFICA esplicita alla parte, si potrà usufruire dell’istituto del Ravvedimento Operoso ( nella nuova formulazione, cosiddetto LUNGO).

Questo potrà essere effettuato anche contestualmente alla presentazione dell’accatastamento.

b. Fabbricato censito al Catasto Terreni come FR che NON aveva più i requisiti di ruralità.

L’obbligo di denuncia al Catasto Fabbricati era dovuto a causa alle ordinarie prescrizioni ossia con riferimento alla data di perdita dei requisiti di ruralità (cioè entro il 31 gennaio dell’anno successivo fino al 11/03/2006 o entro i 30 gg successivi a tale perdita se avvenuta dopo il 12/03/2006 (art 34‐quinques DL 4/2006) e Circolare ADT n 3/2006).

Questo non è soggetto alle prescrizioni del DL 201/2011.

Nel caso si proceda solo ora all’accatastamento, le sanzioni potrebbero essere prescritte (se la perdita di ruralità è avvenuta prima del 01/12/2011). Si consiglia, comunque, di procedere al pagamento della sanzione con il ravvedimento operoso, e nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riconoscere la prescrizione della sanzione di  € 172,00, si potrà effettuare richiesta di rimborso.

c.Fabbricato che non era da accatastare ai sensi dell’art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, comma 2 (fabbricato in corso di costruzione; collabenti) o comma 3, (manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; serre; manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 ml purché di volumetria inferiore a 150 mc; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo).

In questa casistica rientrano anche i fabbricati ormai “diruti” o demoliti.

Questi NON sono soggetti alla prescrizioni del DL 201/2011.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti in Catasto Terreni, inviando un lettera di “RICHIESTA DI INFORMAZIONI” ai relativi proprietari. I destinatari rispondendo alla nota, potranno evidenziare i casi in cui non vi era obbligo di censimento, ai sensi del citato DL 201/2011 come aree prive di edificazioni (per esempio risultanti da frazionamenti di FR), fabbricati diruti o collabenti, oppure che avevano perso i requisiti di ruralità prima del 30/11/2012, ecc….

Nelle more di predisposizione ed invio delle informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate CONSIGLIA di provvedere comunque a regolarizzare tali “FR” mediante:

–              Modello 26 per fabbricati demoliti/diruti;

–              oppure APPOSITA SEGNALAZIONE;

In caso di inerzia, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’attività di surroga con oneri a carico della parte.

A titolo esemplificativo, si riportano le sanzioni previste:

  • Per i Fabbricati da denunciare al Catasto Fabbricati, con Ravvedimento Operoso (pari ad 1/6 del minimo della sanzione, che va da € 1.032,00 a € 8,264,00 ) la sanzione è pari a € 172,00;
  • Per i Fabbricati accatastati dopo la data del 30/11/2017, la sanzione previo notifica, è ridotta ad 1/3 del minimo di € 1.032,00, quindi pari a €. 344,00 se pagata entro 30 gg dalla data della notifica;
  • Per le variazioni colturali non dichiarate, con Ravvedimento Operoso (pari ad 1/6 del minimo della sanzione, che va da € 250,00 a € 2.000,00) la sanzione è pari a € 41,67. Tale sanzione è dovuta solo nei casi in cui avviene un incremento della rendita catastale.

L’occasione è gradita per porgerVi Cordiali saluti.

Il Segretario  (arch. Giuseppe Lalicata)
Il Presidente (arch. Alfonso Cimino)

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