Avviso Iscritti Formazione Professionale

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Gentili colleghi,

➢ Il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n. 148 il 14 settembre 2011, all’art. 3 ha introdotto il principio della formazione continua per i professionisti.
➢ Il DPR 7 agosto 2012 n. 137, del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (G.U. 14 agosto 2012), ha fissato i termini e le modalità generali.
➢ Il 26 giugno 2013 viene approvato, per essere pubblicato nella G.U.R.I. del 9 settembre 2015, il REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO, in attuazione dell’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, che determina le regole da applicare.
➢ Come previsto dalla lettera a), comma 2, dell’art. 2 del Regolamento, il CNAPPC diffonde il 31 luglio 2013 le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO, aggiornandole in data 26 novembre 2014.

LArt. 9 del CODICE DEONTOLOGICO attualmente vigentenella nuova recente versione prevede che:

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 
2) In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice: 
la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura
la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

PERTANTO

Si ribadisce cheentro il 31 dicembre 2016, l’iscritto all’Albo ha l’obbligo di acquisirenel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp, con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;

Ravvedimento Operoso

Nel mese di gennaio 2017, si procederà alla verifica dei crediti che ogni iscritto avrà acquisito nel triennio

sopra citato. Nel caso di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso”, compreso dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, al termine del quale, i Consigli degli Ordini Provinciali dovranno comunicare le posizioni risultanti ancora 

irregolari al Consiglio di Disciplina per l’avvio delle procedure disciplinari sopra menzionate.

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Agrigento si è distinto in Italia per la enorme quantità di offerta formativa proposta a tutti gli iscrittiCiononostante, abbiamo la preoccupazione che molti colleghi possano non aver ancora acquisito i crediti formativi previsti dalla norma.

Invitiamo, dunque, tutti ad un ultimo sforzo, al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni che non si vorrebbero irrogare a nessuno.

Accedi a im@teria per per controllare i crediti acquisiti

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