Modalita’ di vidima competenze tecniche per i lavori privati a seguito del contratto di cui alla l. 27/2012

Gentile Collega,

  • VISTO il DL n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012, dove è stata prevista, all’art. 9 comma 1 “l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, ed, al comma 4, “l’abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”;
  • VISTO il Capo III di detto D.L., l’art. 9, c.2 dove precisa :  “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con DM 140/2012”.
  • VISTA la nota del C.N.A.P.P.C. prot. n. 1123 del 05 dicembre 2012 con oggetto liquidazione dei compensi professionali, dove veniva confermata la funzione di opinamento (vidima parcelle) del Consiglio dell’Ordine in particolare in caso di controversie tra professionista e committente;
  • CONSIDERATO che per la vidima della parcella, in caso di contenzioso, il Consiglio dell’Ordine fa riferimento, per il calcolo di detta parcella, al DM 140/2012;
  • CONSIDERATO che a seguito della L. 27/2012 i professionisti concordano con il committente, tramite contratto scritto, l’onorario spettante per le prestazioni da espletare;
  • CONSIDERATO che l’onorario stabilito tra professionista e committente non debba coincidere con quello del DM 140/2012;
  • VISTO che, in caso di contenziosi presso i Tribunali, i Giudici richiedono la congruità delle spettanze professionali, attraverso la vidima delle parcelle;

Abbiamo posto il quesito, al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, ritenendo che l’Ordine Professionale, debba limitarsi a verificare se le prestazioni contrattuali sono state effettivamente rese dal Professionista.

Il CNAPPC, con nota prot. n. 1430 del 26/10/2018, nel rispondere al nostro quesito, ha confermato che, nel caso di contratto ove il compenso sia stato concordato tra le parti, l’Ordine dovrà limitarsi a verificare la conformità della prestazione effettivamente svolta dal professionista alle norme di legge e la conformità formale rispetto a quanto convenuto e definito nel contratto / incarico.

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

Alfonso Cimino

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