Note Tecniche Accatastamento Al Catasto Fabbricati Di Fabbricati Rurali Ancora Censiti Al Catasto Terreni

Caro/a Collega, desideriamo informarti che è pervenuta da parte del CNAPPC, nota dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, con la quale si forniscono chiarimenti operativi rispetto alla tematica dei Fabbricati Rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano. Si roprta quanto segue:

<< Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla trattazione delle segnalazioni trasmesse a riscontro degli avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni.

Si riportano di seguito le due segnalazioni più ricorrenti:

  • Per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano;
  • L’immobile ha perso i requisiti di ruralità.

In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza  o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Si coglie l’occasione per evidenziare che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo data ultimazione lavori, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle note relative al documento e relazione tecnica, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.

Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al C.E.U., verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, Legge 24/12/2007 n. 244, preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.

In conclusione, si rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine del corrente mese di ottobre.

Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio potrà comunque differire, per un brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà del mese di novembre.>>

Si riportano di seguito le note tecniche:

Fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità

Tutti i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità fino al 30 novembre 2011  non sono assoggettati al pagamento della sanzione per tardivo accatastamento. Per quelli che hanno perso il requisito dopo la suddetta data,  saranno assoggettati al pagamento della sanzione nella misura di € 172,00 come ravvedimento operoso. Qualora, invece, pervenga la notifica da parte dell’Agenzia, la sanzione sarà pari a € 344,00 (1/3 di €. 1.032,00 se pagata entro 60 gg.) per ogni unità immobiliare costituita.

Dichiarazione date

  • fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità: nel campo «Data ultimazione lavori» deve essere indicata la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità, motivando nella relazione tecnica (data titolo di proprietà o successione o data di cessazione dell’attività agricola allegando dichiarazione sostitutiva);
  • fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità: nel campo «Data ultimazione lavori» deve essere indicata la data (fittizia) del 30 novembre 2012;

Segnalazione del professionista per conferimento incarichi

I professionisti che prevedono ritardi nella presentazione degli atti di aggiornamento per eventuali complessità o per l’elevato numero di incarichi ricevuti dai committenti (almeno cinque), possono comunicarlo all’Agenzia mediante P.E.C. all’indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it specificando i dati catastali di ciascun immobile, al fine di un breve rinvio della notifica del provvedimento sanzionatorio.

Le notifiche che prevedono la sanzione di € 344,00 (pari a 1/3 di 1.032,00) saranno inviate a partire dal 10 novembre p.v.

Variazioni colturali

Tutte le variazioni di coltura che comportano aumento della rendita debbono  essere presentate entro 30 gg. dalla effettiva variazione. Trascorso il suddetto  termine saranno assoggettate a sanzione pari a € 41,67 (1/6 di € 250,00).

Tutte le variazioni di coltura avvenute entro il 30 novembre 2011 non sono soggette a sanzione.

Verifica intestazioni

Prima di inviare l’atto di aggiornamento (PREGEO o DOCFA) occorre verificare le intestazioni delle singole unità immobiliari, accertandosi della corrispondenza dei dati anagrafici con il C.F. validato dall’anagrafe tributaria (vedasi pag. 11 della nota dell’Agenzia n° 23646/2013).

Nel caso in cui la verifica è negativa, occorre recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per provvedere alla rettifica dei dati anagrafici.

Sottoscrizione atti di aggiornamento

Qualora gli intestatari dei beni oggetto di aggiornamento  (PREGEO o DOCFA) siano deceduti, gli atti debbono necessariamente essere firmati dai legittimi eredi allegando dichiarazione sostitutiva.

Tipo mappale o di frazionamento annullati d’ufficio dopo l’approvazione del sistema

Per tutti i tipi mappali o di frazionamento che vengono annullati dall’ufficio dopo l’approvazione automatica del sistema, l’ufficio ripristina le particelle riportandole nello stato originario.

Per la ripresentazione di detti tipi, l’estratto di mappa va richiesto in esenzione,  come  pure  la  presentazione  del  tipo  per  l’approvazione,  citando «circolare n° 1/2010 a seguito di annullamento del tipo n° …..  del ……..   ».

L’occasione è gradita per porgerVi Cordiali saluti.

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