Statuto

STATUTO INTERNO

Approvato dalla Assemblea degli Iscritti del 09.11.1980

DELLO STATUTO

Art.1

Il presente statuto interno è integrativo delle norme vigenti in materia di disciplina degli Ordini Professionali. Esso regola l’attività del Consiglio e degli altri organismi operanti nell’Ordine, ed i rapporti con gli Iscritti. Il presente Statuto viene adottato dall’Assemblea degli Iscritti, convocata a termini di legge, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti ed ha bisogno della stessa maggioranza per essere variato. Esso risulta vicolante per tutti gli Iscritti.

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

La sua composizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge. Il C. nella prima riunione dopo la sua elezione distribuisce le cariche seguenti: Presidente, Segretario e Tesoriere. Può anche eleggere un Vice Presidente.

Art.3

Il C. si riunisce su convocazione del Presidente o di tre Consiglieri. Le sedute del Consiglio, tranne la prima, sono aperte agli Iscritti, i quali non hanno diritto di parola. Il Presidente allontana i trasgressori. Oltre ai compiti istituzionali il C. elegge i membri della Commissione Pareri entro un mese dall’insediamento. E’ facoltà del C. avvalersi anche delle seguenti Commissioni:

a) Commissione studio delle situazioni urbanistiche nei Comuni della Provincia

b) Commissione di deontologia etica e qualificazione professionale

c) Commissione legislazione e giurisprudenza

d) Commissione rapporti all’Ordine.

I membri delle suddette Commissioni non potranno fare parte di più Commissioni. Qualora il C. non nomini una più Commissioni tra quello previsto, si impegna ad assolvere direttamente le funzioni relative. I Consiglieri non possono essere segnalati dall’Ordine per terne relative a Commissioni edilizie Comunali, Collaudi e comunque per qualsiasi nomina di competenza del C. Oltre alle Commissioni già nominate, il C. si potrà avvalere di altre Commissioni di studio per tutti i problemi inerenti la professione. Il Consigliere che risulti assente ingiustificatamente per quattro sedute consecutive di C. , o per otto sedute in dodici mesi, sarà considerato dimissionario. Il C. è obbligato, in tale eventualità, ad indire le relative elezioni entro due mesi.

DELLA COMMISSIONE PARERI

Art.4

E’ composta da sette membri, nominati dal C. , rimane in carica fino alla scadenza del C. che la nomina. Nella prima seduta nominerà un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. I suoi compiti sono quelli previsti dall’art.5, punto 3 della Legge 24.6.1923. E’ convocata dal Presidente il quale ne regola il funzionamento, e ne presiede le sedute. In assenza del Presidente, le sue funzioni sono assolte da Vice-Presidente. Il Segretario prende in consegna le pratiche da esaminare che pervengono dall’Ordine e le sottopone alla Commissione, inoltre redige i verbali delle sedute. La Commissione Pareri ha l’obbligo di evadere le richieste degli Iscritti nel termine massimo di 30 giorni, tranne che per il periodo delle ferie estive durante il quale l’Ordine rimarrà chiuso. I membri della Commissione decadono dopo quattro assenze non giustificate consecutive o dopo otto assenze in dodici mesi. Il Presidente ne dà comunicazione al C. , il quale ha l’obbligo di nominare il sostituto entro 20 giorni dalla segnalazione.

DELLA ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art.5

L’assemblea ordinaria degli iscritti è convocata dal Presidente dell’ordine. Il Presidente deve convocare l’Assemblea quando ne sia richiesto per iscritto con O.D.G. da almeno 1/3 dei Consiglieri o 1/10 degli Iscritti. La convocazione, contenente la prima e la seconda convocazione, deve essere spedita almeno 10 giorni prima della Convocazione. La seconda Convocazione non può tenersi prima del giorno successivo alla prima. In prima Convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della metà più uno degli Iscritti, in seconda è valida qualunque sia il numero degli iscritti. La Convocazione conterrà l’ O.D.G.

Art.6

Il Presidente durante l’Assemblea darà la parola agli iscritti che ne facciano richiesta, purché intervengano su fatti pertinenti l’O.D.G., non intervengano per fatto personale e non creino dialoghi a due. La parola sarà data secondo l’ordine della richiesta. Le eventuali mozioni presentate dovranno essere portato al tavolo della Presidenza in forma scritta, e dovranno essere firmate da uno o più iscritti. Dopo la lettura della mozione il Presidente richiederà due interventi, uno a favore ed uno contro, dopodiché si passerà ai voti. Il voto dell’A. è sempre palese. La mozione d’ordine dovrà essere presentata anch’essa in forma scritta e dovrà essere firmata. Il Presidente ne ordina la lettura e richiede la votazione dell’A. , senza preventivo dibattito. Le decisioni dell’A. sono vincolanti per il Consiglio e per tutti gli iscritti. Per tutto quanto non contenuto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni di legge.

DELLE NOMINE DI TERNE PER COMMISSIONI EDILIZIE

Art.7

Tali nomine sono di pertinenza del Consiglio. I criteri generali a cui attenersi sono:

– scelta di una rosa di nomi di residenti nel Comune interessato e nei Comuni adiacenti o comunque compresi entro un raggio chilometrico ragionevole, tenuto anche conto dalla situazione viaria esistente;

– anzianità minima di iscrizione all’Ordine di un anno;

– esclusione di tutti gli iscritti che già facciano parte di Commissioni analoghe per nomia dell’Ordine;

– esclusione di tutti gli iscritti morosi.

Delle nomine fatte e delle segnalazioni effettuate, il Segretario del Consiglio terrà apposito registro e sarà tenuto ad esibirlo a chiunque (iscritto) ne faccia richiesta.

DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Art.8

ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Presidente dell’Ordine deve convocare gli iscritti all’Ordine in Assemblea elettivo con almeno un mese di anticipo sulla scadenza del mandato. In apertura di Assemblea, il Presidente presenta una relazione sull’attività svolta dal Consiglio uscente. Dopo la relazione del Presidente si possono presentare liste di candidati. Tali liste non devono avere nessuna intestazione o motto, ma verranno numerate secondo l’ordine di presentazione al tavolo della Presidenza. Ciascuna lista deve comprendere in ordine alfabetico i nominativi dei candidati, in numero pari a quello dei posti disponibili. I presentatori non possono concorrere alla formazione di più liste. In seguito si potranno presentare singole candidature. Dopo la raccolta di questi dati, il Presidente dà la parola a turno ai presentatori di liste perché espongano i rispettivi programmi. Ogni lista ha a disposizione 20 minuti in totale, per uno o più interventi. Esaurite le liste, anche i singoli candidati potranno intervenire a loro volta per un totale di 10 minuti ciascuno. Gli interventi dovranno essere tutti illustrativi della linea programmatica che i candidati in lista o singoli intendono seguire, non dovranno essere polemici nei confronti di altri iscritti.

Art.9

Per le elezioni valgono le norme previste dalla legge, integrate dai seguenti punti:

– I voti dovranno essere individuali e non di lista.

– Le schede potranno contenere nomi scelti liberamente dall’Albo, anche se appartenenti a liste diverse, o non appartenenti a nessuna lista.

– Potranno essere votati anche coloro che non hanno manifestato la candidatura durante l’assemblea elettiva.

– Le schede saranno valide solo se contenenti un numero di nomi pari a quello dei candidati da eleggere.

– Saranno riconosciuti validi i voti recanti lievi imperfezioni, purchè esse siano tali da permettere la giusta attribuzione del voto. (vocali o consonanti errate, piccole cancellature che non siano depennamento.)

– In caso di omonimia tra diversi iscritti è d’obbligo aggiungere al cognome anche il nome e, se occorre, la data di nascita.

– Saranno da annullare le schede dei candidati da eleggere, quelle contenenti cancellature di nomi interi, e quelle contenenti segni non direttamente necessari alla scrittura dei singoli nomi.