Registro Generale Indirizzi Elettronici per i CTU

Ai sensi dell’art. 7 del DM 21 febbraio 2011 n°44, a far data dal 30 giugno 2014, verrà istituito il ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici) nel quale verranno inseriti tutti i professionisti appartenenti a quest’ordine che esercitano attività di CTU presso il tribunale.

email Registro Generale Indirizzi Elettronici

La registrazione del professionista al ReGIndE è obbligatoria, in quanto consente di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario, infatti dall’1/07/2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.

Per l’iscrizione al registro suindicato il professionista dovrá comunicare a quest’ordine il proprio indirizzo PEC.

Se sprovvisto di posta certificata, il professionista verrà comunque inscritto al registro generale degli indirizzi elettronici ma, potrà usufruire, all’interno del portale dei servizi telematici, solo del servizio di consultazione e non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

Ricevute tutte le pec o le email ordinaria dei professionisti, quest’ordine invierà una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. (Sistema Informatico Automatizzato), nella quale saranno specificati:

1) Informazioni dell’ordine di appartenenza

2) la casella PEC del professionista, o indirizzo di posta ordinaria

3) il nominativo del delegato del procedimento.

la richiesta di censimento verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

Dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l’ordine invierá un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel ReGIndE dei singoli Soggetti.
ll file, denominato ComunicazioneSoggetti.xml, dovrá essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato come delegato all’invio.
ll file dovrá essere inviato, esclusivamente via PEC, all’indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento.
Il contenuto di tale file verrá elaborato e l’esito sará restituito all’ordine, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, Esiti.xml.

Si informa altresì che i singoli professionisti potranno registrarsi al Registro Generale degli indirizzi Elettronici in proprio, con le modalità di cui all’art. 9 del D.M. 21/02/2011 n° 44.

Si rappresenta l’urgenza di acquisire le informazioni di cui sopra di tutti i professionisti che esercitano attività di CTU presso il tribunale, al fine di richiedere una tempestiva conferma delle attivazioni e successivo completamento delle procedure per l’iscrizione al ReglndE.

In allegato nota del Ministero (pdf):

1468_14 All.to 1 Ministero Registro Indirizzi Elettronici_Pagina_1 1468_14 All.to 1 Ministero Registro Indirizzi Elettronici_Pagina_2 1468_14 All.to 1 Ministero Registro Indirizzi Elettronici_Pagina_31468_14 All.to 1 Ministero Registro Indirizzi Elettronici_Pagina_4

 

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